ACCATASTAMENTO FABBRICATI EX RURALI

OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO AL CATASTO FABBRICATI

Il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) obbliga i proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, a registrare gli stessi al Catasto Fabbricati tramite la procedura DOCFA.

L’Agenzia delle Entrate ha già predisposto l’invio della comunicazione bonaria a tutti quei proprietari di immobili rurali non ancora iscritti al Catasto Fabbricati, per sollecitarli alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte.

Ad affermarlo è una nota dell’Agenzia che ricorda anche come sia disponibile sul proprio sito internet l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al solo Catasto Terreni e che quindi vengono considerati irregolari. Il comunicato ricorda che la legge 214/2011 (Salva Italia) aveva già previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto Terreni, di dichiararli al Catasto Fabbricati.

L’avviso bonario consentirà di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Nel caso in cui l’avviso ricevuto dall’Agenzia dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia, compilando l’apposito modello di segnalazione allegato all’avviso o
utilizzando il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia.

 

ELENCO DEI FABBRICATI ANCORA SOGGETTI ALL’OBBLIGO

A quanto pare sono ancora circa 800 mila i proprietari di fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni.

Per agevolare i contribuenti che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online (a partire dal 16/01/2017) l’elenco dei fabbricati che ancora si trovano nella situazione descritta. Chi ancora non ha ottemperato riceverà una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate sollecita la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte tramite l’istituto del “ravvedimento operoso”.

Spetta ovviamente ad un professionista tecnico abilitato la redazione e la presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico, tramite la procedura PREGEO e la dichiarazione di aggiornamento al Catasto Fabbricati tramite la procedura DOCFA.

Non tutti gli immobili rurali sono oggetto di questo obbligo. Esiste infatti un elenco di immobili per i quali questo vincolo non sussiste e cioè quei fabbricati che non sono in grado di produrre reddito (art. 3, comma 3, D.M. 02/01/1998, n. 28):

  • Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
  • Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura;
  • Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
  • Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • Fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • Fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi l’Agenzia raccomanda comunque di presentare una specifica segnalazione, utilizzando l’apposito modulo da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente. I servizi di presentazione delle segnalazioni sono sempre gratuiti.

 

CONSEGUENZE E SANZIONI DELL’INADEMPIMENTO

Chi risponderà agli avvisi dell’Agenzia presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale beneficerà, come già accennato, dell’istituto del ravvedimento operoso, risparmiando notevolmente sulle sanzioni: verserà infatti un importo di soli 172 euro (pari ad 1/6 del minimo), anziché quello spettante compreso tra i 1.032 e gli 8.264 euro.

Il successivo comma 14-quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione, stabilendo che in tal caso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedano, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (sulla base del disposto di cui all’art. 1, commi 336 e seguenti, della L. 30/12/2004, n. 311).

 

MODALITÀ PRATICHE PER L’ACCATASTAMENTO

Il tema dell’accatastamento degli immobili e degli obblighi dei proprietari a seguito di notevoli modifiche è stato già trattato (leggi qui).

Nel caso dei fabbricati ex rurali bisogna specificare che, si tratti di fabbricati destinati ad abitazione o a deposito di strumenti necessari all’attività agricola, viene attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste.

Inoltre, ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Oltre ai fabbricati rurali, devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le seguenti destinazioni:

  • Fabbricato promiscuo
  • Fabbricato rurale diviso in subalterni
  • Porzione da accertare di fabbricato rurale
  • Porzione di fabbricato rurale
  • Porzione rurale di fabbricato promiscuo

 

L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

 

Nel caso fossi il destinatario dell’avviso bonario, il nostro Studio si occuperà per te di effettuare la predisposizione del documento Do.C.Fa. e dell’inoltro presso l’Ufficio di destinazione dell’Agenzia delle Entrate.

 

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